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In ordine alla procedura di mobilità, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella comunicazione le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire il perché lui, e non altri dipendenti, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 4667 del 25 Febbraio 2013.